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| Lunedi' 25 Maggio 2026 |
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La normativa italiana per l'utilizzo delle Wireless LAN La Normativa italiana relativa all'utilizzo delle Wireless LAN e' stata interamente rivista alla fine del 2001 con la pubblicazione, il 28 Dicembre 2001 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 447 datato 5 Ottobre 2001. Questo decreto denominato "Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato" individua:
Gli apparati Wireless LAN (o RadioLAN secondo la dicitura italiana) operano in una gamma di frequenze condivisa in cui esistono utilizzatori diversi ciascuno operante senza alcuna protezione dai disturbi generati dagli altri utilizzatori. Questa modalita', ai sensi del decreto, fa ricadere i dispositivi IEEE 802.11b/g tra quelli che non richiedono una assegnazione specifica di frequenza. Per l'utilizzo di questi non e' prevista dal decreto la necessita' della licenza individuale, ma e' prescritta solamente una meno restrittiva autorizzazione generale. L'articolo 5 del decreto menziona infatti esplicitamente che un servizio di telecomunicazioni privato, svolto mediante l'installazione e l'esercizio di "reti locali RadioLAN e HiperLAN", necessita di una autorizzazione generale fatte salve le eccezioni disposte all'articolo 6. Questo articolo definisce di libero uso l'esercizio e l'installazione di una rete RadioLAN purche' confinata nell'ambito di uno stesso fondo. Il fondo puo' essere rappresentato da un edificio od una porzione di esso appartenente ad una specifica proprieta', oppure da piu' edifici distinti purche' insistenti su di un area facente capo alla medesima proprieta' degli edifici stessi. Un esempio di fondo puo' essere un sito universitario costituito da piu' edifici distinti confinati pero' all'interno del campus stesso. Per questo tipo di installazioni e utilizzazioni della tecnologia Wireless LAN non e' richiesto alcun adempimento burocratico, ma e' previsto invece il libero uso. Si noti che il decreto non fa alcuna differenza tra le diverse modalità operative conseguibili con le Wireless LAN. Pertanto sia le applicazioni di accesso alla rete che le applicazioni di collegamento tra reti diverse mediante link wireless (Wireless bridging) risultano assoggettate alle stesse regole. In sintesi potremo affermare che:
Il quadro regolamentare definitivo per l'utilizzo della tecnologia Wi-Fi in ambito pubblico
e' piu' complesso.
La delibera dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni (num. 102/03/CONS) precisa tuttavia che non e' necessario disporre di licenza o autorizzazione per l'erogazione di servizi di connettività di rete nel caso l'attivita' commerciale non abbia come oggetto sociale principale l'attivita' di telecomunicazioni (es. bar, alberghi, centri commerciali). Successivamente, il decreto del Ministro Landolfi del 4/10/2005 liberalizza l'erogazione di servizi Wi-Fi nel territorio nazionale, modificando il precedente decreto Gasparri 28 Maggio 2003; tuttavia l'articolo 4, riprendendo il decreto legislativo 1/8/2003 n. 259, mantiene il regime di autorizzazione generale per i soggetti che vogliono fornire servizi radiolan. Tale autorizzazione e' da richiedere alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero delle Comunicazioni.
Con il decreto "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale" noto come decreto Pisanu, del 27 luglio 2005, alcune delle norme citate precedentemente sono state variate.
Appare quindi evidente che, alla luce della normativa attuale, e' sempre e comunque necessaria una preventiva autorizzazione, in caso di fornitura di accesso internet al pubblico. La normativa tecnica europea per l'utilizzo delle Wireless LAN
Sistemi radio in Spread Spectrum
La normativa tecnica ETS 300-328 impone di non irradiare con una potenza E.I.R.P. superiore ai 100 mW (equivalente a 20 dBm). In linea di principio inoltre impone agli apparati radio Spread Spectrum, di non trasmettere con una potenza elettrica effettiva superiore ai 50 mW (equivalente a 17 dBm); questo perche' l'antenna a dipolo piu' semplice, che di solito li accompagna, ha generalmente un guadagno in trasmissione pari a circa 2.5 dBi, che fa si che la potenza E.I.R.P. trasmessa salga a circa 80 mW (per la precisione 19.2 dBm). Per questo motivo su tutto il territorio dell'Unione Europea, ed anche in Italia, e' assolutamente vietato utilizzare antenne che abbiano un guadagno in trasmissione elevato (in linea di massima diciamo superiore ai 5 dBi), tale da portare la potenza trasmessa E.I.R.P. oltre i 100 mW (equivalente a 20 dBm). - Tutta la Normativa Tecnica Europea ETS, ed in particolare le norme ETS 300-328, e' reperibile presso l'ETSI stesso, presente sul Web con il proprio sito www.etsi.fr. Sul sitohttp://www.etsi.org/ e' disponibile tutta la documentazione pubblica (sia definitiva che preliminare), in parte liberamente scaricabile ed in parte scaricabile a pagamento od in abbonamento per i membri dell'ETSI. Links: Il testo del DPR 477 Decreto "Gasparri" del 28 maggio 2003 Delibera n. 102/03 dell'Autorita' per le Comunicazioni Decreto "Landolfi" del 4 ottobre 2005 Decreto legge "Pisanu" del 27 luglio 2005 |
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